Decreto Salva Casa versione finale, nuovi requisiti di abitabilità: cosa cambia per i proprietari di queste case
Il recente decreto Salva Casa, entrato in vigore il 28 luglio con la Legge numero 105 del 24 luglio, ha introdotto significative novità nel panorama legislativo italiano. 2 Agosto 2024 di Roberto Arciola Designmag
In particolare per quanto riguarda l’abitabilità degli edifici. Questo cambiamento normativo mira a rendere più flessibili le condizioni per ottenere il certificato di agibilità, introducendo nuovi criteri relativi alle dimensioni minime e all’altezza dei locali abitativi.
Una delle modifiche più rilevanti apportate dal decreto riguarda proprio i requisiti minimi di altezza e superficie degli alloggi. Con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 24 del Testo Unico sull’Edilizia (TUE), si assiste a un abbassamento dell’altezza minima richiesta per gli ambienti abitativi, ora fissata a 2,40 metri.
Inoltre, viene data la possibilità agli alloggi monostanza destinati ad una singola persona di avere una superficie complessiva inferiore ai precedenti limiti, arrivando fino a un minimo di 20 metri quadrati; mentre per quelli destinati a due persone si può scendere fino a un massimo di 28 metri quadrati.
Queste deroghe sono state concesse dal Consiglio Superiore della Sanità sotto specifiche condizioni compensative come il mantenimento di una adeguata ventilazione naturale e un benessere microclimatico generale.
Il Pre-requisito dell’adattabilità
Un altro importante aggiornamento è rappresentato dall’introduzione del comma 5-ter che stabilisce che le asseverazioni relative ai nuovi limiti possono essere effettuate solo se viene soddisfatto il requisito dell’adattabilità. Questo implica che gli alloggi devono essere situati in edifici oggetto di interventi che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie o presentare progetti alternativi capaci di garantire idonee condizioni igieniche attraverso soluzioni innovative.Nonostante le novità introdotte dal decreto Salva Casa, rimangono ferme alcune deroghe già previste dalla legislazione vigente riguardanti i limiti minimi di altezza e superficie dei locali. Tra queste troviamo eccezioni specifiche per corridoi, bagni e ripostigli; comuni montani sopra i mille metri; benestare culturalmente o ambientalmente protetti; nonché appartamenti situati in aree storiche o artisticamente rilevanti.
Il decreto Salva Casa rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità nelle normative edilizie italiane. Le modifiche introdotte mirano ad adeguarsi meglio alle esigenze contemporanee delle famiglie italiane e alla diversità delle strutture abitative presenti nel paese. Tuttavia è fondamentale ricordare che tali deroghe sono strettamente legate al rispetto delle condizioni imposte per garantire la sicurezza e il benessere degli occupanti.
In particolare per quanto riguarda l’abitabilità degli edifici. Questo cambiamento normativo mira a rendere più flessibili le condizioni per ottenere il certificato di agibilità, introducendo nuovi criteri relativi alle dimensioni minime e all’altezza dei locali abitativi.
Una delle modifiche più rilevanti apportate dal decreto riguarda proprio i requisiti minimi di altezza e superficie degli alloggi. Con l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 24 del Testo Unico sull’Edilizia (TUE), si assiste a un abbassamento dell’altezza minima richiesta per gli ambienti abitativi, ora fissata a 2,40 metri.
Inoltre, viene data la possibilità agli alloggi monostanza destinati ad una singola persona di avere una superficie complessiva inferiore ai precedenti limiti, arrivando fino a un minimo di 20 metri quadrati; mentre per quelli destinati a due persone si può scendere fino a un massimo di 28 metri quadrati.
Queste deroghe sono state concesse dal Consiglio Superiore della Sanità sotto specifiche condizioni compensative come il mantenimento di una adeguata ventilazione naturale e un benessere microclimatico generale.
Il Pre-requisito dell’adattabilità
Un altro importante aggiornamento è rappresentato dall’introduzione del comma 5-ter che stabilisce che le asseverazioni relative ai nuovi limiti possono essere effettuate solo se viene soddisfatto il requisito dell’adattabilità. Questo implica che gli alloggi devono essere situati in edifici oggetto di interventi che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie o presentare progetti alternativi capaci di garantire idonee condizioni igieniche attraverso soluzioni innovative.Nonostante le novità introdotte dal decreto Salva Casa, rimangono ferme alcune deroghe già previste dalla legislazione vigente riguardanti i limiti minimi di altezza e superficie dei locali. Tra queste troviamo eccezioni specifiche per corridoi, bagni e ripostigli; comuni montani sopra i mille metri; benestare culturalmente o ambientalmente protetti; nonché appartamenti situati in aree storiche o artisticamente rilevanti.
Il decreto Salva Casa rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità nelle normative edilizie italiane. Le modifiche introdotte mirano ad adeguarsi meglio alle esigenze contemporanee delle famiglie italiane e alla diversità delle strutture abitative presenti nel paese. Tuttavia è fondamentale ricordare che tali deroghe sono strettamente legate al rispetto delle condizioni imposte per garantire la sicurezza e il benessere degli occupanti.